Le nostre Novità

Seguici per scoprire i nostri progetti e le novità dei nostri servizi
ANTICADUTE LINEE VITA
CERTIFICAZIONI-ISPEZIONI-VERIFICHE


NORMATIVA LINEE VITA IN PIEMONTE
Con il Decreto Regionale del 23 Maggio 2017 il presidente della giunta regionale ha deliberato la normativa che disciplina “… le misure prospettive e preventive da predisporsi al fine di consentire, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza..”

Riassumiamo di seguito le situazioni in cui è obbligatorio, in Piemonte, installare un sistema di ancoraggi sul tetto di un edificio:
  1. Nuove costruzioni
  2. Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia mediante interventi strutturali.
  3. Manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa quali la sostituzione anche parziale del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  4. Interventi di manutenzione straordinaria non strutturale quali la sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini ovvero gli interventi di installazione di impianti solari termici.
  5. Installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
  6. Varianti in corso d’opera relative agli interventi interessanti parti strutturali della copertura stessa predisposte successivamente all’entrata in vigore del regolamento





ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO

I casi di esclusione dall’obligo di installare linee vita o dispositivi fissi di protezione dalle cadute dall’alto, sono i seguenti:
  1. Interventi che interessano le coperture con tetto avente altezza dalla linea di gronda al suolo inferiore a 3,00 metri
  2. Opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l’esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al paragrafo precedente
  3. Interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva ( ad esempio parapetti o reti anticaduta ) per i bordi e/o per le aree non calpestabili
  4. Opere dirette a soddisfazione obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni.
Si ricorda comunque, indipendentemente da quanto sopra riportato, che è sempre obbligatorio, quando è previsto l’accesso di lavoratori ad aree in quota, predisporre dad parte del committente opportune misure di protezione dalle cadute dall’alto. (d.lgs 81/2018)

“Certificare la linea vita o impianto anticaduta” sono frasi che vengono utilizzate, con termini generici, senza riferimenti precisi ai ruoli e alle figure coinvolte.





Documenti per le linee vita e responsabilità associate

“Certificare la linea vita” o “certificare un impianto anticaduta” sono frasi che vengono spesso utilizzate in termini generici senza riferimenti precisi ai ruoli e alle figure coinvolte.
Sintetizziamo qui, quali sono le diverse responsabilità associate.

I documenti si possono ricondurre fondamentalmente a tre categorie:
  1. Attestazioni di conformità dei componenti alle norme di tecniche (es UNI EN 795 ecc), schede tecniche, istruzioni per l0installazione e l’utilizzo, avvertenze, garanzie, etc… si tratta, quindi, Di documenti forniti dall’azienda prodtuttrice, ove, la dichiarazione/certificato di conformità può essere redatta e sottoscritta da un laboratorio esterno.
  2. Elaborato tecnico della copertura (etc) comprendente almeno:
    a. Planiamentria della copertura che indichi i percorsi per l’accesso, percorsi di risalita e camminamento, indicazioni sulla posizione dei vari componenti l’impianto anticaduta
    b. Relazione del calcolo strutturale redatta da tecnico abilitato attestante la resistenza della struttura ai carichi trasmessi in caso di eventuali cadute e, progetto del sistema di fissaggio
    c. Istruzioni/manuale di utilizzo dell’impianto progettato con indicazioni relative ai DPI necessari, accessi, percorsi, zone a rischio, piano di recupero in caso di caduta ecc..
  3. Dichiarazione di corrretta posa emessa dall’installatore ovvero, un documento compilato e sottoscritto dalla ditta che ha installato l’impianto anticadta, che attesti un esecuzione del lavoro a regola d’arte, secondo le informazioni fornite dai progettisti, dai produttori degli ancoraggi e dai produttori dei sistemi di fissaggio.





ISPEZIONI E MANUTENZIONI PERIODICHE

Sia le linee vita flessibili che i punti di ancoraggio permanentemente installate devono essere sottoposte a ispezioni e manutenzioni periodiche, eseguite da personale competente e abilitato, con gli intervalli e le modalità indicate dal fabbricante almeno una volta l’anno se in regolare servizi, ovvero prima di ogni riutilizzo se non usate per lunghi periodi.

E’ bene evidenziare l’importanza dell’attenersi al piano di ispezioni e delle manutenzioni indicato, nonché alla corretta compilazione del registro di utilizzo delle linee vita perché in difetto vige il divieto di utilizzo dei sistemi anticaduta con la conseguente inibizione degli accessi alle coperture.

Le verifiche ispettive devono essere effettuate da tecnici abilitati e autorizzati e garantite almeno:
  • Ispezione dei punti di ancoraggio
  • Verifica del tensionamento delle funi e controllo degli eventuali assorbitori di energia
  • Controllo dell’integrità dei punti terminali
  • Controllo delle deformazioni permanenti, corrosione, fissaggi dei componenti
  • Controllo dei dispositivi mobili
  • Manutenzione di tutti i componenti come da indicazione del fabbricante
I sistemi anticaduta, le linee vita, gli ancoraggi che presentano elementi difettosi o in cattivo stato di conservazione devono essere esclusi dal servizio e sostituiti. Durante tal interventi deve essere inibito ogni utilizzo degli impianti stessi e impedito l’accesso alle coperture.